Codice disciplinare per il personale
DPR 81/2023 concernente le modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013
Nuovo codice disciplinare ATA
Si comunica alle SS.LL. che, sul sito web istituzionale www.ic1trepuzzi.edu.it, sul Canale Telegram dedicato al personale e nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni generali, è stato pubblicato il D. Lgs. 62/2013 recante il “Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché il nuovo codice disciplinare per il personale ATA. Il codice è visionabile cliccando qui.
Per quanto riguarda il personale docente, l’art. 29 del CCNL 2016/2018 rinvia a un’apposita sequenza contrattuale la definizione della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni. Nelle more della sessione negoziale, rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Si fa presente, inoltre, che la pubblicazione sul sito web dell’Istituzione Scolastica equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all’ingresso della sede di lavoro, così come prescrive la modifica all’art. 55 del D. Lgsl. 165/2001. È fatto obbligo, pertanto, a tutto il personale scolastico, di prendere visione delle predette norme disciplinari, di osservarle e farle osservare.
Codice disciplinare dei dipendenti pubblici
– Dal 19 giugno 2013 è in vigore il nuovo codice disciplinare che le scuole sono tenute a divulgare presso i propri dipedenti anche usando il sito internet.
DPR n. 62/2013 (Nuovo codice di comportamento per i pubblici dipendenti)
Dal sito www.governo.it
“Entra in vigore il 19 giugno il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013), che definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
“Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.”
Questo il primo dei principi generali richiamati.
Inoltre, il dipendente pubblico:
- è tenuto a rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e ad agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, ed evita comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione;
- orienta l’azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia, in una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;
- nei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa, assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi da azioni arbitrarie che comportino discriminazioni di qualsiasi tipo.
Dopo aver elencato i principi generali, il Codice entra nel vivo di tutti gli aspetti collegati al rapporto di lavoro: dalla gestione di regali o altre utilità alla comunicazione dei conflitti d’interesse, alla prevenzione della corruzione, al comportamento in servizio, ai rapporti con il pubblico. Disposizioni particolari sono previste per i dirigenti. Infine, la vigilanza e la responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice.
Le previsioni del Codice, che abroga il precedente decreto del Ministro per la funzione pubblica del 28 novembre 2000, sono integrate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni. Si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni (definite dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165), che estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta a tutti i collaboratori o consulenti.
Previsto, a carico delle amministrazioni, l’obbligo di dare la più ampia diffusione del decreto, attraverso pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, e trasmissione a tutti i dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo.”
Riferimenti normativi precedenti:
D. Lgsvo n. 150/2009 (decreto Brunetta) – Vd. in particolare il Capo V – Sanzioni disciplinari
D. Lgsvo n. 297/1994 (T. U. sulla scuola) – parte III (sul personale)
Qui è possibile scaricare il CCNL 2006/2009 (cfr. in particolare Capo IX- Norme disciplinari), di seguito comunque allegato.
Da leggere anche la C.M. n. 88/2010